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Furto in abitazione: legittimo il divieto di sospensione della pena

Diritto Penale

Archiviazione ex 131 bis c.p.: va annotata nel casellario giudiziale ma non deve comparire nei certificati

Con la sentenza n. 38954 del 2019, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall’art. 4 d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
La soluzione
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.
I precedenti
Cass. pen. sez. III, sentenza 26 gennaio 2017, n 30685
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all’art. 127 c.p.p. – come espressamente previsto dall’art. 409, comma sesto, c.p.p. – in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell’indagato, non vi è interesse da parte di quest’ultimo ad impugnare.
Cass. pen. sez. I, sentenza 25 giugno 2018, n. 31600
È ricorribile per cassazione l’ordine di iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in quanto non previsto dalla legge.
Cass. pen. sez. V, sentenza 15 gennaio 2018 n. 3817
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all’intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato).
Cass. pen. sez. V, sentenza 15 gennaio 2017 n. 40293
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, c.p.p., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. c.p.p. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito all’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archviazione del pubblico ministero fondata sull’inidoneità degli atti a sotenere l’accusa in giudizio).

Il caso e la questione di diritto

I giudici di legittimità della I sezione erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale il Tribunale, giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002, aveva ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, con il quale era stata disposta l’archiviazione del procedimento. essendo stata ravvisata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, chiedendone l’annullamento, in relazione all’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 303 del 2002 e sottolineando che nel casellario giudiziale devono essere iscritti “i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale”.

In sede di udienza il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto che il ricorso fosse rimesso alle sezioni unite, rilevando l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza.

La giurisprudenza precedente

Infatti, il giudice del merito aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione richiamando una decisione della sezione quinta della Corte, nella quale si è affermato che “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale”.

Una posizione in linea con la giurisprudenza di legittimità, prevalentemente orientata nell’affermare che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale.

In sensocontrario si era pronunciata la stessa Corte in altra occasione, ritenendo che fossero iscrivibili nel casellario giudiziale i decreti di archiviazione emessi ai sensi dell’art. 131-bis c.p. E nello stesso senso si è espresso, oltre che il P M ricorrente, il Procuratore generale in udienza, svolgendo alcune considerazioni che, a giudizio del Collegio, sembravano in grado di indurre un ripensamento delle conclusioni seguite dall’orientamento maggioritario.

In primis si osservava che seguire l’orientamento maggioritario impedirebbe all’organo inquirente di avere un quadro completo e veritiero sulla personalità del soggetto, per mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., così pregiudicando le successive valutazioni del requisito della non abitualità del comportamento che la stessa disposizione pone a fondamento dell’istituto.

Inoltre, veniva evidenziata una possibile disparità di trattamento tra situazioni analoghe, laddove, in caso di proscioglimento ai sensi dell’articolo 131-bis c.p. disposto con sentenza, l’imputato vede iscritta tale pronuncia nel casellario.

Infine, si aggiungeva che anche il dato letterale potesse confortare tale scelta, atteso che alla congiunzione «nonché», utilizzata nella disposizione dianzi richiamata, dovrebbe essere attribuito il valore di congiunzione aggiuntiva, sicché oltre ai “provvedimenti giudiziari definitivi” dovrebbero essere iscritti nel casellario anche quelli, indipendentemente dalla loro definitività, che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..

Nella propria ordinanza il Collegio mostrava di condividere l’orientamento cd minoritario, ricordando che l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. mira ad impedire la celebrazione di un processo inutile, allorché la notitia criminis, non destituita di fondamento, attenga però ad un fatto di particolare tenuità e si possa quindi attendibilmente pronosticarne l’esito in termini di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell’art. 131-bis c.p., la cui declaratoria viene quindi anticipata in sede di archiviazione.

Il provvedimento criticava poi l’argomento fondamentale che sorregge la tesi prevalente, ovvero che i provvedimenti sono iscrivibili solo se definitivi, ovvero non impugnati o altrimenti definitivi (per rigetto dell’impugnazione), mentre il provvedimento di archiviazione, in quanto non impugnabile, è per sua natura sempre provvisorio, per la possibilità di riapertura delle indagini. Si controbatteva sul punto che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p. non determina una lesione dei diritti o degli interessi dell’indagato; che la decisione è assunta dal giudice a seguito di un procedimento (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.) nel quale è assicurato il pieno contraddittorio; che pur tenendo presente che il provvedimento di archiviazione è soggetto alla possibilità di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., su richiesta del Pubblico ministero motivata dalla necessità di nuove investigazioni, non può ipotizzarsi una riapertura per ragioni concernenti il giudizio di particolare tenuità.

Infine, venivano ricordati alcuni passaggi della Relazione governativa di illustrazione del d.lgs. n. 28/2015, ove si afferma che il nuovo istituto, prevedendo la «non abitualità» del comportamento, come uno dei requisiti di applicabilità, impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolarità tenuità «che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa».

La sezione aveva pertanto ritenuto, con ordinanza del 27 febbraio 2019, depositata il 6 marzo 2019, n. 9836 che fosse indispensabile un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la questione: “se il provvedimento dl archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis c.p. sia soggetto all’iscrizione nel cesellarlo giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

Esigenza condivisa dal Primo Presidente Aggiunto, che, con decreto del 21 marzo 2019 aveva conseguentemente fissato l’udienza del 30 maggio 2019 per la soluzione della questione.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, per quanto di interesse ai fini della soluzione della questione proposta, ricordando, tra l’altro, come il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103, abbia eliminato la tradizionale dicotomia tra certificato generale e certificato penale del casellario, così come, per quanto riguarda il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni, abbia riformulato l’art. 28 del Testo Unico, così che a queste viene rilasciato un certificato generale ovvero un certificato “selettivo”, ma, che entrambi non debbano fare menzione dei provvedimenti giudiziari che dichiarino la non punibilità per particolare tenuità del fatto, esattamente come nel caso dei certificati rilasciati all’interessato ed ai privati.

Al fine di dare risposta alla questione la Corte ha ricordato che le stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj), nello stabilire l’ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p., hanno affermato come lo stesso sia definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento, per come definito dal terzo comma dello stesso articolo.

In questa occasione la decisione si è posta il problema della rilevanza, ai fini della valutazione della non abitualità del comportamento, degli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p., sul presupposto che il relativo provvedimento deve essere iscritto nel casellario. Secondo tale pronunzia il requisito del comportamento abituale esige un contesto che consenta la conoscibilità del nesso di serialità e conseguentemente la concretezza e l’immediata operatività dell’effetto ostativo; effetto quest’ultimo possibile soltanto con la memorizzazione dei provvedimenti di applicazione dell’art. 131-bis c.p., ancorché non definitivi.

Le Sezioni unite hanno ritenuto che l’orientamento per cui i provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto non dovrebbero essere iscritti nel casellario giudiziario non possa essere condiviso, mentre ha ribadito il percorso logico-sistematico sviluppato nella citata pronunzia delle Sezioni Unite del 2016, in quanto giudicato coerente alla ratio dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., nonché confortato da una serie di indici normativi e sistematici ulteriori.

In pimis il Collegio ha affermato che la locuzione “nonché quelli” (che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis), che introduce l’ampliamento dell’originario catalogo, è certamente riferita ai «provvedimenti giudiziari» menzionati nella prima parte della stessa, ma non anche necessariamente alla loro qualificazione come definitivi.

Inoltre, si è sottolineato che la Relazione ministeriale allo schema del D.Lgs. n. 28 del 2015 afferma “la necessità di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorché adottato mediante decreto d’archiviazione”; aggiungendo poi che «il requisito della non abitualitàdel comportamento (….) impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tali causa.

Nel senso della interpretazione fornita dalle Sezioni unite depone altresì il comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p., che detta la speciale procedura che prevede la garanzia per l’indagato di accedere al contraddittorio qualora l’archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso art. 131-bis c.p.

Ed ancora la Corte indica quale ulteriore elemento in favore dell’iscrizione dei provvedimenti di archiviazione il fatto che le modifiche apportate nel 2015, nel richiamare i “provvedimenti giudiziari” e non solo quelli “definitivi”, presuppongono l’avvenuta iscrizione nel casellario di tutti i provvedimenti concernenti la particolare tenuità del fatto, compresi quelli di archiviazione.

Infine, la esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis c.p. dalle certificazioni del casellario, rende ulteriormente evidente come l’iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ed all’interno del circuito giudiziario.

In considerazione di quanto sopra è stato affermato il seguente principio di dirittoil provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi:

Art. 190 c.p.p.

Art. 492 c.p.p.

Art. 496 c.p.p.

Art. 511 c.p.p.

Art. 525 c.p.p.